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Circolare n.1 per l'applicazione dell'art. 11 del D.Lg 101/2013, conv.Lg125/2013

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la Circolare n.1, che sostituisce la Nota esplicativa pubblicata nelle more della conversione del d.lg 101/2013, riguardante l'applicazione dell'art. 11 del suddetto decreto legge.

Questa circolare specifica con maggior chiarezza quali sono i soggetti obbligati all'adesione al sistema:

enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi

enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, ivi compresi i vettori esteri che operano su territorio nazionale

in caso di trasporto intermodale i soggetti al quale vengono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettuata il successivo trasporto.

gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamkento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi

i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi 8ovvero soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di prattamento ed ottengono nuovi rifiutii, anche non pericolosi, diversi da quelli trattati per natura e composizione)

I comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania

enti e imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 non chè i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 5.

I termini di inizio operatività del sistema restano gli stessi:

1 ottobre 2013 per enti o imprese che svolgono attività di raccolta, trasporto a titolo professionale, nonchè i vettori esteri operanti su territorio nazionale, enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, smaltimento, recupero, commercio e intermediazione dei rifiuti speciali pericolosi, nuovi produttori di rifiuti pericolosi.

3 marzo 2014  produttori iniziali di rifiuti pericolosi, enti o imprese che effettuano il trasporto dei loro rifiuti, iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, d.lgs n 152/2006, nonchè i soggetti che effettuano il trasdporto dei propri rifiuti, iscritti all'albo nazionale dei gtestori ambientali in categoria 5.