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Arya srl
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SISTRI

Si comunica che l'attuale norma prevede l'obbligo di utilizzo del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti solamente per i RIFIUTI PERICOLOSI.

Ne consegue che attualmente è possibile CANCELLARE dalla propria posizione SISTRI tutto ciò che è relativo ai rifiuti NON PERICOLOSI e quindi procedere alla riconsegna dei dispositivi ed allo smontaggio della black box dai mezzi, nel caso in cui l'azienda produca, trasporti o gestisca solo rifiuti non pericolosi.

É opportuno tuttavia ricordare che:
"Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività." (Circolare Ministeriale n. 1 del 31/10/2013) lasciando così possibile l'eventuale estensione del SISTRI a ulteriori categorie diverse da quelle sopra specificate, limitatamente però al solo TRATTAMENTO dei rifiuti (quindi impianti di destino per il recupero/smaltimento).

Si consiglia pertanto alle aziende di riconsiderare la domanda iniziale di iscrizione al SISTRI ed aggiornarla alle nuove disposizioni, nonchè alle eventuali variazioni aziendali (ad es. Delegati, unità locali, ecc.) intervenute in questi anni.

Si ribadisce inoltre che fino al 1 agosto 2014, data di entrata in vigore delle SANZIONI sul SISTRI, sono sempre valide le sanzioni su registri e formulari, che continuano a rimanere tassativamente obbligatori.

Per quanto concerne il pagamento del contributo annuo sistri, per il 2014 al momento non ci sono disposizioni di sospensione, e pertanto la scadenza del pagamento resta fissata al 30 aprile 2014.