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ALBO GESTORI AMBIENTALI: Nuovo regolamento

Con la pubblicazione il 23 agosto del Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 le competenze e il funzionamento dell'Albo Gestori Ambientali hanno subito una variazione.
Dal 7 settembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto, viene abrogato il precedente regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (decreto n.406/1998). Vengono inoltre apportate notevoli semplificazioni amministrative ed un miglioramento delle funzionalità in relazione al quadro normativo attuale in materia di rifiuti.
Le principali novità di questo Decreto Ministeriale sono le seguenti:

• Riorganizzazione delle categorie di iscrizione con l'inserimento di nuove categorie:

CATEGORIA 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;

CATEGORIA 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate;

CATEGORIA 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti;

CATEGORIA 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali nell'ambito del trasporto intermodale sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale

• Definizione del ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti

• Semplificazioni amministrative:

Autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;

Sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;

Acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

• Nessun obbligo di perizia giurata sull’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare: ora basterà l'attestazione redatta dal responsabile tecnico