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Prossime Scadenze Ambientali

Come già detto in precedenza il 18 febbraio 2015 diventeranno operative le nuove istruzioni per una corretta classificazione dei rifiuti. Questo, tuttavia, non è l'unico adempimento ambientale con cui si dovranno fare i conti nei prossimi mesi.

SISTRI, ricordiamo che, secondo l'attuale contesto normativo, fino al 2 marzo 2015 sarà possibile attivare il cosiddetto "ravvedimento operoso " previsto dal comma 9-ter dell'art. 260-bis del D.Lgs 152/2006. Secondo tale comma : "Non risponde delle volazioni amministrative (per mancata iscrizione e mancato pagamento del contributo annuale) chi, entro 30 giorni dalla commissione del fatto,adempie agli obblighi previsti dalla norma relativa al sistema informatico di controllo....". Ricordiamo che le sanzioni per mancata iscrizione e mancatop pagamento del contributo annuale sono operative già dal 1 febbraio 2015. L'applicabilità delle sanzioni per la violazione delle altre regole Sistri è invece stata sospesa fino al 31 dicembre 2015 (in base all'ultimo decreto milleproroghe dl 192/2014). Per quanto riguarda il pagamento del contributo sistri 2015, in base al dm 52/2011, il termine per il versamento è fissato al 30 aprile 2015.

 Autorizzazione Integrata Ambientale. Scade il 7 aprile 2015 il termine entro il quale le istallazioni individuate dal DM ambientale 272/2014 tra quelle sottoposte ad AIA statale, devono inviare al Ministero dell'ambiente gli esiti della valutazione della loro potenzialità inquinante (cd. "verifica preliminare"). Se tale valutazione dovesse risultare postiva, obbligherà le stesse strutture a presentare allo stesso Dicastero, entro il 7 gennaio 2016, la "relazione di riferimento", imposto dall'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 agli impianti AIA che utilizzano sostanze pericolose. La categoria delle istallazioni statali a cui fa riferimento la data del 7 aprile 2015 coincide con quegli impianti di combustione  con potenza terminca di almeno 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale. E' comunque plausibile che, per garantire una certa coeranza con le regole nazionali, anche le regioni adotteranno tale scdenza per le istallazioni di propria competenza. Questo poichè l'obbligo di verifica preliminare, previsto dal Dm Ambiente 272/2014, è previsto per tutte le istallazioni sottoposte ad AIA (sia statali che locali), ad eccezione di quelle ad esclusiva competanza statale che sono tenute direttamente alla presentazione della relazione di riferimento.

MUD. Il 30 aprile 2015 scade il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Abientale alla Camera di Commercio competente per territorio. Il modello da utilizzare è quello stabilito dal Dpcm 17 dicembre 2014. L'obbligo interessa anche i produttori e gestori di rifiuti che operano nel Sistri. Infatti il Dl 192/2014 disponendo la sospensione fino al 31 dicembre 2015 delle sole sanzioni per violazione delle regoile sul controllo telematico dei rifiuti, ha confermato l'obbligo di osservare fino a tale data le tradizionali norme sul tracciamento tradizionale, ovvero registro cartaceo, formulari rifiuti e Mud telematico.

Nuovo elenco rifiuti e caratteristiche pericolo. Con il 1 giugno 2015 scatterà, su territorio nazionale, l'operatività delle nuove regole comunitarie per la classificazione dei rifiuti e l'attribuzione delle relative caratteristiche di pericolo. A partire dalla suddetta data occerrerà perciò fare riferimento al nuovo Elenco Europeo dei rifiuti previsto dalla decisione 2014/955/Ue in riformulazionedi quello originario ex decisione 2000/532/Ce. A partire dalla stessa data anche la valutazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto dovrà essere effettuata in base ai criteri introdotti dal regolamento 1357/2014/Ue nell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce.In tutti e due i casi, essendo le norme Ue "self executing", le nuove prescrizioni ssaranno direttamente vincolanti anche in assenza di un tempestivo aggiornamento del Legislatore nazionale per quanto riguarda l'allegato D della IV parte del D.Lgs 152/2006 (originario elenco dei rifiuti) e dell'allegato I allo stesso Codice Ambientale (dove sono le nuove regole).